Art. 21.
(Certificazioni e informazioni ai consumatori).

      1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni idriche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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      2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione ai sensi del medesimo comma.